Repubblica Italiana

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Giorni 3, 7 e 14 novembre 2008 - Sciopero nazionale del personale di vari Comparti del P.I. - articolato a livello regionale secondo giorni diversi - indetto da CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL e UIL PA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 6, DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che le Organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL e UIL PA hanno proclamato lo “sciopero nazionale dei Comparti della Sanità, delle Regioni e Autonomie Locali, dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, delle Agenzie Fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Area 1 della dirigenza dei Ministeri, dell’Area 2 della dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali, dell’Area 3 della dirigenza Amministrativa, Sanitaria, Tecnica e Professionale, dell’Area 6 della dirigenza degli Enti Pubblici non Economici e delle Agenzie Fiscali, dell’Area 8 della dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del CNEL, di UNIONCAMERE, dei Segretari Comunali e Provinciali.”.

L’astensione dal lavoro è programmata per i seguenti giorni e con le seguenti articolazioni territoriali:

- giorno 3 novembre 2008 per il personale in servizio nelle Regioni Toscana, Marche, Lazio e Umbria: “per l’intera giornata o turno di lavoro”;

- giorno 7 novembre 2008 per il personale in servizio nelle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia ed Emilia - Romagna: “per l’intera giornata o turno di lavoro”;

- giorno 14 novembre 2008 per il personale in servizio nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: “per l’intera giornata o turno di lavoro”.

Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero saranno assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazione ed integrazioni, mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive modificazione ed integrazioni.

 





Menu Principale

  1. Chi è chi

  2. I Dipartimenti

  3. Servizi



Programmazione 2007-2013 Banca Dati esperti

Privacy, Copyright e contatti utili