Repubblica Italiana

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Giorni 3, 7 e 14 novembre 2008 - Sciopero nazionale del personale di vari Comparti del P.I. - articolato a livello regionale secondo giorni diversi - indetto dall'Organizzazione sindacale FLP

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 6, DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che l’Organizzazione sindacale FLP ha proclamato lo “sciopero dei lavoratori - livellati e dirigenti dei seguenti comparti ed aree: comparto Sanità, Regioni e Autonomie Locali, Ministeri, Enti Pubblici non Economici, Agenzie Fiscali, Area 1 della dirigenza dei Ministeri, Area 2 della dirigenza delle Regioni e Autonomie Locali, Area 3 della dirigenza Amministrativa, Sanitaria, Tecnica e Professionale, Area 6 della dirigenza degli Enti Pubblici non Economici e delle Agenzie Fiscali, CNEL, UNIONCAMERE, Segretari Comunali e Provinciali”.

L’astensione dal lavoro è stata programmata per i seguenti giorni e con le seguenti articolazioni territoriali:

- giorno 3 novembre 2008 per il personale in servizio nelle Regioni Toscana, Marche, Lazio e Umbria: “per l’intera giornata o per turno di lavoro”;

- giorno 7 novembre 2008 per il personale in servizio nelle Regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia ed Emilia - Romagna: “per l’intera giornata o per turno di lavoro”;

- giorno 14 novembre 2008 per il personale in servizio nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: “per l’intera giornata o per turno di lavoro”.

La FLP ha precisato, peraltro, che “per i lavoratori dell’Agenzia delle Dogane operante nelle sedi aeroportuali lo sciopero è limitato a n. 4 ore e decorre dall’inizio di ogni turno lavorativo”.

Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, nel corso dello sciopero saranno assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazione ed integrazioni, mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive modificazione ed integrazioni.





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