Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
Segreteria tecnica del direttore
Nota Circolare UPPA n.01/08
Roma, lì 8 Gennaio 2008
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Segretariato generale
Roma
Alle Amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo
Loro sedi
Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario generale
Roma
All’Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alle Agenzie
Loro sedi
All’ARAN
Roma
Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro sedi
Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D.Lgs n. 165/01)
(tramite i Ministeri
vigilanti)
Loro sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite i Ministeri
vigilanti)
Loro sedi
Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero
dell’Università e della ricerca)
Loro sedi
Alle Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
(tramite il Ministero dello Sviluppo
Economico)
Loro sedi
Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma
Alle Regioni
Loro
sedi
Alle Autonomie locali
(Tramite le Regioni e le Province)
Loro
sedi
Agli Enti del Servizio sanitario
nazionale
(Tramite le Regioni)
OGGETTO: Comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996, come sostituito dal comma 1180 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006.
Premessa
Con la presente nota circolare si forniscono le indicazioni utili alle pubbliche amministrazioni per l’adempimento delle prescrizioni di legge in tema di comunicazioni obbligatorie, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento finora pervenute e delle risultanze della collaborazione avviata sul tema con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I
commi da
Tali
disposizioni sono, sostanzialmente, riconducibili a finalità antielusione delle
norme in tema di copertura assicurativa e previdenziale, ma si prefiggono anche
di realizzare un sistema capillare di monitoraggio del mercato del lavoro, compreso il settore pubblico.
Le nuove previsioni sono efficaci dalla data di
entrata in vigore della legge finanziaria per l’anno 2007 e per la gestione on-line delle comunicazioni
è stato predisposto un apposito decreto, previsto dal decreto legislativo n.
181 del 2000, all’articolo 4-bis, adottato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, il 30 ottobre 2007, nel quale sono definiti i
moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro ed il
trasferimento dei dati ai soggetti interessati, che assicurano l’unitarietà e
l’omogeneità del Sistema informativo lavoro.
Il decreto detta anche un regime
transitorio che stabilisce la decorrenza dell’obbligo di trasmissione delle
comunicazioni per il tramite dei servizi informatici a partire dal 1° marzo
1. Contenuto delle
comunicazioni
Le modifiche
apportate all’articolo 9-bis del decreto legge n. 510 del 1996 dal comma 1180
dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, prevedono che i datori di lavoro
pubblici diano comunicazione al Servizio competente, nel cui ambito
territoriale è ubicata
Debbono, pertanto, essere oggetto di comunicazione:
Debbono essere, inoltre, comunicati, per espressa previsione normativa, i tirocini di formazione e di orientamento ed ogni altro tipo di esperienza ad essi assimilata, nonostante non tali tipologie non costituiscano rapporto di lavoro.
Il comma
· la trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato
nonché:
· la proroga del termine inizialmente fissato;
· la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
· la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
· la trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
· la trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
· il trasferimento del lavoratore;
· il distacco del lavoratore;
· la modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
· il trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
Ciò
premesso occorre considerare le specifiche peculiarità del lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione. Non sorgono problemi circa le
comunicazioni inerenti l’instaurazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
mentre è necessario soffermarsi sulle variazioni dei rapporti di lavoro.
Conseguentemente non riguardano le pubbliche amministrazioni:
· la trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato;
· trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
· trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato.
Infatti si accede ai pubblici impieghi solo per concorso ed è vietata la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per espressa previsione dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Inoltre nella pubblica amministrazione non si stipulano contratti di apprendistato.
Riguardano le pubbliche amministrazioni, e
pertanto debbono essere comunicate:
· le proroghe del termine inizialmente fissato nei contratti a tempo determinato;
· la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;
· la trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
Si applicano, infatti al lavoro pubblico, le normative comunitarie in tema di tempo determinato e parziale recepite nei decreti legislativi n. 368 del 2000 e n. 61 del 2000.
Per i contratti di formazione lavoro, cui si accede con procedura concorsuale, si procede con una verifica della formazione effettuata alla immissione in ruolo. Pertanto tali contratti, compatibilmente con la normativa vigente in materia saranno soggetti ad una prima comunicazione relativa alla instaurazione del rapporto di lavoro e ad una successiva relativa alla cessazione se il soggetto non risulta idoneamente formato o alla trasformazione del rapporto di lavoro.
Ulteriormente occorre comunicare anche:
· il trasferimento del lavoratore;
· l’assegnazione temporanea del lavoratore.
Quindi rilevano quali fatti inerenti il rapporto di lavoro il mutamento di sede all’interno dell’organizzazione del medesimo datore di lavoro, anche temporaneo, nonché l’assegnazione temporanea presso altro datore di lavoro pubblico o privato, diversamente normata negli ordinamenti delle singole amministrazioni o nei contratti collettivi di comparto, nonché nell’articolo 23-bis e 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativi alla mobilità fra pubblico e privato ed il temporaneo servizio all’estero dei funzionari.
Ulteriormente sono oggetto di comunicazione alcune vicende relative ai datori di lavoro e, segnatamente:
· vicende equivalenti alla modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
· vicende equivalenti al trasferimento d'azienda o di ramo di essa.
Ciò in quanto le pubbliche amministrazioni possono essere soggette a processi di riordino che ne possono disporre la trasformazione, la soppressione, la fusione e/o l’accorpamento.
Infine per quanto concerne alcune fattispecie tipiche del lavoro pubblico le amministrazioni si atterranno alle seguenti indicazioni.
Nei processi di mobilità in senso tecnico, cioè nelle cessioni del contratto di lavoro, disciplinate dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’amministrazione che cede il lavoratore comunicherà una cessazione mentre l’amministrazione che lo acquisisce comunicherà l’assunzione. Ciò indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro prosegua, ai fini della carriera del dipendente, senza soluzione di continuità e che la perdita del lavoratore sia considerata o meno cessazione per l’amministrazione cedente ai fini del rispetto delle normative sulle assunzioni.
Come noto le progressioni in carriera fra le aree o categorie costituiscono, dal punto di vista della spesa, delle nuove assunzioni, pertanto saranno conseguentemente comunicate le cessazioni e le correlate nuove assunzioni indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità agli effetti della carriera.
Le riammissioni in servizio sono comunicate come nuove assunzioni indipendentemente dagli effetti sulla ricostruzione della carriera del dipendente.
I rapporti di lavoro costituiti presso gli uffici di diretta collaborazione, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alle diverse normative regionali, quali contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa sono comunicati in apposita sezione separata.
2. Pluriefficacia delle comunicazioni
Le
comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo (art. 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000).
Per quanto
concerne, pertanto, gli obblighi previdenziali
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale si producono gli effetti dell’abrogazione, già prevista dal decreto legislativo n. 181 del 2000, della disposizione relativa all’obbligo di comunicazione contestuale dell’instaurazione del rapporto di lavoro o della cessazione all’INAIL, contenuta nell’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 38 del 2000. Tale obbligo risulta, infatti, assorbito dalla nuova formulazione dell’articolo 4-bis del citato decreto n. 181 del 2000. Fino a tale data si applica il regime transitorio definito dall’articolo 1, comma 1182, della legge n. 296 del 2006.
3. Esclusioni
Le disposizioni previste nel comma 2-bis dell’articolo 1180 della legge n. 296 del 2006, concernenti le comunicazioni delle assunzioni dovute a casi di urgenza connessa ad esigenze produttive non si applicano in caso di rapporti in caso di rapporti di lavoro posti in essere dal Dipartimento della protezione civile a seguito di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanate previa dichiarazione dello stato di emergenza, e finalizzati al superamento del contesto critico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, O.P.C.M. 3 aprile 2007, n. 3580 (Gazz. Uff. 7 aprile 2007, n. 82).
Inoltre
il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, come convertito dalla legge 25
ottobre 2007 n. 176, all’articolo 2, comma
Ulteriormente debbono ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione quei contratti relativi alla remunerazione di particolari funzioni quali, ad esempio, quella di componente degli organi di revisione o servizi di controllo interno, o ad organismi collegiali, laddove, dunque, non sia ravvisabile l’esigenza di prevenire il rischio di elusione o di abuso delle normative a tutela dei lavoratori.
4. Sanzioni
L’obbligo di
effettuare le comunicazioni si costituisce in capo al responsabile della
gestione del personale o alla persona individuata quale responsabile del
procedimento. Nelle amministrazioni che hanno articolazioni sul territorio il
soggetto obbligato è
Nello specifico si applica
Per l’acquisizione di ogni documentazione utile sul tema si rinvia alla nuova sezione appositamente dedicata del sito del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, www.lavoro.gov.it, alla voce “Comunicazioni obbligatorie on line”, nonché alla nota circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8371 del 21 dicembre 2007, nella quale sono forniti i chiarimenti relativi agli standard ed alle regole di trasmissione informatica delle comunicazioni, unitamente al documento “Modelli e regole” nel quale sono specificate in forma analitica e sistematica le regole d’uso del sistema.
Il Direttore dell’Ufficio
(Francesco Verbaro)