Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
Segreteria tecnica del direttore
DFP-0020153-30/04/2008-1.2.3
Parere UPPA n.32/08
Roma, lì 30 aprile 2008
Al Consorzio dei servizi sociali
“Alta Irpinia”
Piazza della Vittoria, 20
83047 LIONI (AV)
OGGETTO: quesito in merito alla disciplina del ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni.
Con riferimento al quesito posto con
la nota n. 2768 del 9 aprile 2008 si richiamano, preliminarmente, le circolari
del Ministro per la funzione pubblica n. 4 del 2004, recante gli indirizzi alle
amministrazioni in tema di “Collaborazioni coordinate e continuative.
Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e
previdenziale. Autonomia contrattuale”, e n. 5 del 2006, recante
gli indirizzi in materia di “affidamenti di incarichi esterni e di
collaborazione coordinata e continuativa”.
A tali circolari si aggiunge la circolare n. 2 del 2008 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione recante gli indirizzi alle amministrazioni in tema di incarichi di collaborazione alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per l’anno 2008.
Venendo
alle questioni specifiche sottoposte all’attenzione di questo Ufficio si
osserva come il tema del ricorso al lavoro autonomo nella pubblica
amministrazione è stato, negli anni più recenti, più volte affrontato dal
legislatore con l’evidente finalità di distinguerlo dal lavoro subordinato, che
costituisce
Al riguardo si richiama, di seguito, l’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
La
normativa in tema di collaborazioni esterne è contenuta nell’articolo 7, comma
6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che nella modifica operata dal
decreto “Bersani” ha recepito il costante orientamento giurisprudenziale della
Corte dei Conti sui presupposti per il conferimento degli incarichi ad estranei
all’amministrazione, ed inoltre ha colto l’occasione per ribadire
esplicitamente
Per quanto
concerne l’ambito di applicazione di tale normativa considerata
Tenuto inoltre
conto del fatto che
Ciò considerato si osserva che le disposizioni contenute in alcune leggi finanziarie che hanno individuato il medesimo tetto di spesa per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa hanno effetti solo finanziari e non incidono sulla qualificazione giuridica degli istituti che sono disciplinati da norme diverse (l’articolo 7, comma 6, citato ed il decreto legislativo n. 368 del 2001) e rispondono ad esigenze diverse delle amministrazioni. Infatti il legislatore ha solo posto un limite di spesa per le tipologie contrattuali più utilizzate al fine di contenerle e di limitare gli effetti sulla spesa globale.
Sulla materia
delle collaborazioni il Ministro per
In particolare si è sottolineato il fatto che essendo tali contratti di lavoro autonomo non consentono l’incardinazione del collaboratore nella organizzazione del committente, né il ricorso agli istituti tipici del lavoro subordinato, poiché in tal caso si violerebbero le norme costituzionali sull’accesso nella pubblica amministrazione.
Questo aspetto
riveste una particolare importanza in quanto, come noto, l’articolo 36 del
decreto legislativo vieta
In conclusione appare opportuno riassumere che la vigente disciplina in tema di collaborazioni, sia occasionali che coordinate e continuative, è contenuta nell’articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto citato, che la medesima le qualifica come lavoro autonomo, non opera distinzioni fra le due tipologie di collaborazione e detta per entrambe i medesimi requisiti di legittimità. E’ inoltre il caso di ricordare quanto già affermato nella circolare n. 4 del 2004 e cioè che il decreto legislativo n. 276 del 2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni per la previsione espressamente contenuta nel medesimo decreto in attuazione di quanto stabilito nella legge delega.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro