Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni
segreteria
tecnica del direttore
DFP 15280 - 31/03/2008 -1.2.3.
Parere UPPA n.24/08
Roma, lì 31
marzo 2008
All’ARPAT
Agenzia regionale per la protezione
ambientale
della Toscana
Via N. Porpora, 22 – 50144 FIRENZE
OGGETTO: quesito in merito al
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
Con riferimento al quesito posto con la nota n. 22642 del 12 marzo 2008 si rappresenta che, come già indicato nella circolare n. 2/2008 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, l’articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall’articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne e, conseguentemente rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico.
Per quanto concerne la figura del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione si osserva che il decreto legislativo n. 626 del 1994 ha previsto che il datore di lavoro può avvalersi di persone estranee alla propria organizzazione che possiedano le conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e prevenzione. Inoltre ha previsto, all’articolo 8-bis, in maniera puntuale e dettagliata tutti i requisiti e i titoli di studio e di formazione professionale che debbono essere posseduti dai responsabili, stabilendo al comma 6 di tale articolo che il possesso di alcune lauree esonera tale personale dalla frequenza dei corsi di formazione.
Ciò considerato, ad avviso dello scrivente Ufficio per quanto concerne la figura del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione rimane vigente la specifica disciplina richiamata.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro