
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio
per il personale delle pubbliche amministrazioni
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento
Prot. n.
DFP -0009606 - 25/02/2008-1.2.3.4
OGGETTO: Applicabilità dell’art. 36 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Si fa riferimento alla nota n. 127/D. G. del
24 gennaio 2008 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in
ordine all’applicabilità dell’art. 36 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così
come modificato dall’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare l’amministrazione chiede di
sapere se i contratti a tempo determinato previsti dall’art. 15-septies del d.
lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 risultino esclusi dalla disciplina fissata dal
nuovo art. 36.
Al riguardo, com’è noto, l’art. 15-septies del richiamato d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, al comma 1, prevede che i direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. Tali contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
Il comma 2 della medesima disposizione riconosce alle aziende sanitarie e alle aziende ospedaliere la possibilità di stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
A seguito delle modifiche intervenute con
l’entrata in vigore della nuova legge finanziaria, l’art. 36 prevede un serie
di limiti restrittivi all’impiego di forme contrattuali flessibili da parte
della pubblica amministrazione.
Tale disposizione detta, in
particolare, una nuova disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato, con conseguente disapplicazione per le
amministrazioni pubbliche, nel regime ordinario, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368. Il contratto a tempo determinato, in particolare, può
essere stipulato per periodi non superiori ai tre mesi o per esigenze
stagionali, per evitare che un uso continuato ed improprio dello stesso, anche
nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs 368/2001, determini il costituirsi
di lavoro precario.
Vi sono, in ogni caso, alcune tipologie di incarichi conferiti a tempo
determinato che, ad avviso del legislatore, rimangono esclusi dal nuovo regime
descritto dall’art. 36, comma 1. Si tratta di quelli elencati al comma 7 tra
cui, per espressa disposizione, rientrano gli incarichi dirigenziali.
Gli incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi dell’art.
15-septies, commi 1 e 2, del d. lgs. 502 del 1992 si ritiene debbano rientrare
tra quelli dirigenziali e, dunque, tra quelli cui il legislatore non ha inteso
applicare il nuovo regime normativo.
Si tratta, infatti, di contratti di lavoro che, al pari degli altri
contemplati nella deroga, hanno natura speciale e che nascono nei limiti del
contingente limitato appositamente assegnato e previsto dal legislatore. Il
rapporto ha una natura di per sé limitata nel tempo in forza della scadenza
prevista nel contratto che viene fissata in ragione degli obiettivi assegnati
al dirigente e, per quanto concerne gli incarichi di cui al comma 1 del
medesimo articolo 15-septies, in base ai limiti temporali all’uopo
normativamente individuati. La specialità dell’incarico e la durata temporanea
sono elementi meritevoli che prevalgono sull’elemento contrattuale del termine,
escludendo la precarietà del rapporto e possibili aspettative di
“stabilizzazione” da parte del personale interessato. Tali le ragioni per cui
possono essere esclusi dalla portata applicativa del nuovo art. 36.
Ciò posto, alla luce delle osservazioni
formulate, lo scrivente Ufficio è del parere che codesta amministrazione possa ritenere i contratti in
questione esclusi dal regime normativo introdotto dal nuovo articolo 36 d. lgs.
165/2001.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro