
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per il
personale delle pubbliche amministrazioni
Servizio
programmazione assunzioni e reclutamento
Prot. n. DFP - 0010295- 29/02/2008-1.2.3.4
Parere n. 19/2008
Via Roma, 1
OGGETTO: Criteri di computo della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si fa riferimento alla nota n. 1468 del 24 gennaio 2008 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di non computare i lavoratori socialmente utili, assunti con contratto a tempo determinato, ai fini della determinazione della quota di riserva prevista a favore dei soggetti diversamente abili dalla legge n. 68 del 1999.
Al riguardo è l’art. 4 della legge richiamata che fissa i criteri di computo della quota di riserva, prevedendo che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della medesima legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
Ai fini della risoluzione della problematica evidenziata, tuttavia, occorre richiamare l’art. 20, comma 4, della legge n. 223 del 1991, il quale dispone che i lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti. In detta disposizione il legislatore ha espresso il chiaro intento di incentivare l’occupazione dei lavoratori disoccupati e di sviluppare in termini rapidi il ricorso al contratto di reinserimento.
Tale previsione appare derogatoria e speciale rispetto a quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 68 del 1999 e, pertanto, non può essere oggetto di applicazione estensiva, dovendosi piuttosto applicare nei limiti specifici individuati dal legislatore.
Al riguardo soccorre l’art. 7, comma 7, del d.lgs n. 81 del 2000, recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144", che prevede che il predetto articolo 20, comma 4, trova applicazione nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
Le assunzioni di cui al comma 3, del citato art.7, nello specifico, sono quelle a tempo determinato relative ai lavoratori impegnati in progetti socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999.
Ciò posto, è evidente come, ai fini della determinazione della quota di riserva da destinare ai soggetti disabili, l’amministrazione, dovendo operare nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7, comma 7, del richiamato d. lgs. 81/2000, possa non computare i lavoratori socialmente utili assunti con contratto a tempo determinato che rientrino nella categoria di personale definita dal legislatore.
Nell’ipotesi in cui gli LSU assunti dall’amministrazione non appartenessero alla categoria di lavoratori sopra descritta, invece, il Comune dovrà procedere nel rispetto delle regole generali fissate dall’art. 4 della legge n. 68 del 1999.
Restano fermi i principi generali ed i vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, previsti dall’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni di cui al successivo comma 558 concernenti la stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.
Il Direttore dell’Ufficio
Francesco Verbaro