Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

 

 
 

 


                                  

 

 

 

 

DFP-0023760-23/05/2008-1.2.3.4

 

Parere UPPA n. 36/08

Al Comune di Selci

Piazza del Popolo, 1

02040 - Selci (RI)

 

e, p.c.:               Al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

Direzione generale ammortizzatori

sociali e incentivi all’occupazione

Via Fornovo, 8

00192    Roma

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

IGOP

Via XX Settembre, 97

00187       Roma

 

 

 

OGGETTO: Stabilizzazione personale impiegato in attività socialmente utili.

 

 

Si fa riferimento alla nota n. 1724 dell’11 aprile 2008 con la quale codesta amministrazione chiede chiarimenti in ordine alle procedure di stabilizzazione del personale LSU, attuate alla luce di quanto previsto dall’art. 1, comma 1156, lettera f), legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, il Comune chiede se sia possibile stabilizzare solamente alcune delle qualifiche professionali dei lavoratori utilizzati ed, inoltre, se la stabilizzazione possa avvenire alla luce delle esigenze funzionali ed organizzative dell’ente.

Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che le disposizioni dettate dal legislatore per favorire l’occupazione stabile dei lavoratori socialmente utili non consentono deroghe circa la necessità che l’amministrazione operi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione triennale del fabbisogno e di dotazione organica. Le pubbliche amministrazioni, ai fini di qualunque assunzione a tempo indeterminato, e quindi anche della stabilizzazione, debbono preliminarmente individuare l’effettivo fabbisogno nell’ambito della propria programmazione ed indicare, sempre in quella sede, in base alle proprie esigenze funzionali, le qualifiche professionali necessarie, tenuto conto anche della disponibilità in dotazione organica e fermo restando i vincoli previsti dalla norma in caso di soprannumerarietà (art. 43, D.L. 159/2007).

Tenuto conto di ciò, nell’ambito della qualifica professionale individuata, l’Ente definisce concretamente, sulla base di analoghi criteri funzionali e trasparenti, anche quali soggetti stabilizzare concretamente comunicandoli al Ministero del Lavoro che effettua, ai fini dell’eventuale concessione del contributo, apposita verifica sull’iscrizione del lavoratore nel bacino di riferimento.

L’assenza di una certezza circa il completo accoglimento delle richieste di contributo da parte del Ministero del Lavoro per l’assunzione delle unità e delle qualifiche professionali individuate dall’ente, ha determinato la previsione nella circolare dello stesso Ministero, n. 14/0011107 del 17 ottobre 2007, del criterio secondo cui “i comuni dovranno procedere alle richieste di contributo, e successivamente alla stabilizzazione degli interessati, rispettando l’ordine di anzianità nelle attività socialmente utili e/o nelle attività di pubblica utilità”.

L’ipotesi si verifica nel caso in cui l’ente riceva contributi per un numero inferiore di unità rispetto a quello richiesto. In particolare laddove le qualifiche professionali siano diverse il Comune continua a scegliere, in base al proprio fabbisogno, la qualifica professionale alla quale destinare i contributi assegnati. Nell’ambito della stessa qualifica professionale l’Ente dovrà destinare il contributo alla stabilizzazione dei lavoratori con maggior anzianità nelle attività socialmente utili o di pubblica utilità.

Dunque l’amministrazione opera una prima valutazione discrezionale, finalizzata alla formulazione della richiesta di contributi, che tiene conto dell’effettivo fabbisogno di personale e che consente di individuare le qualifiche professionali e le unità da stabilizzare. Al riguardo è bene chiarire, per un corretto inquadramento delle procedure di stabilizzazione nel contesto della programmazione triennale, che l’Ente deve valutare il proprio effettivo fabbisogno tenendo in considerazione le possibili scelte di reclutamento a disposizione. La stabilizzazione è quella che consente di valorizzare le conoscenze dei L.S.U. utilizzati a fronte di un’esigenza funzionale specifica nel settore di riferimento. Dal punto di vista dell’ente, quindi, non risponde a logiche occupazionali di tipo sociale o sindacale, ma rappresenta un’opportunità a cui ricorrere solo in presenza di effettive esigenze di servizio e di valorizzazione del patrimonio acquisito dai LSU.

Alla suddetta valutazione ne segue una successiva, susseguente rispetto all’assegnazione di contributi da parte del Ministero del Lavoro, che permette all’ente di scegliere, sulla base di quanto sopra illustrato, la qualifica rispetto alla quale utilizzare i contributi assegnati nel caso in cui questi non siano sufficienti a coprire la totalità delle richieste avanzate dal comune. Anche nella scelta di detta qualifica il criterio non può che essere di tipo funzionale. Viceversa si terrà in considerazione la maggior anzianità nelle attività socialmente utili per scegliere nell’ambito della stessa qualifica.

Diverso è il criterio individuato ed utilizzato dal Ministero del Lavoro  per l’assegnazione di contributi nel caso di domande per un numero di assunzioni superiore alla quota assegnata a ciascuno dei tre bacini di riferimento. In questo caso, precisa il Ministero, i contributi vengono assegnati sulla base della maggior età anagrafica dei lavoratori in questione, ferma restando l’assegnazione di almeno una unità a ciascun comune.

Ciò posto, alla luce delle osservazioni formulate, lo scrivente Ufficio è del parere che l’amministrazione interessata possa procedere nel senso anzidetto, salvo diverso avviso da parte delle Amministrazioni che leggono per conoscenza.

 

Il Direttore dell’Ufficio

Francesco Verbaro